IL KIT ROSSO DELLA OVERRISK SUITE

TECNOLOGIE AVANZATE E COMPETENZE SPECIALISTICHE A SISTEMA PER UNA SICUREZZA PROATTIVA H24/7

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Gli occhi della threat intelligence

Threat Intelligence - OverDARK Guardian - Overlux®

Cyber Guardian esterno, nel lato oscuro del web

  • Rileva credenziali compromesse
  • Rileva e blocca attacchi su server esposti
  • Funge da esca per deviare gli attacchi
Overlux® Freccia arancione
Il SOC è un team di specialisti, operativi H24x7, dedicato alla sicurezza informatica di un’azienda. L’obiettivo principale del SOC è quello di monitorare costantemente l’infrastruttura informatica di un’azienda (o anche di una sua parte), per individuare attività sospette e ridurre il rischio di incidente.

KIT ROSSO:
Detect, Defense & Response

OverRISK Suite - KIT Rosso

Security Operation Center

SOC - Security Operation Center

Security Control Room

Protezione Multivettoriale XDR:
Analisi delle minacce
Analisi degli attacchi

Gestione in caso di incidenti:
Incident Reaction
Incident Response
Documentazione per NIS2

Threat Intelligence - OverLAN Guardian - Overlux®

Cyber Guardian interno, nella rete IT e OT

  • Rileva comportamenti anomali
  • Rileva minacce entrate nella rete
  • Blocca gli attacchi
Overlux® Freccia arancione
Le sedi operative del SOC sono situate all’interno di control room di ultima generazione in Italia, dotate di protezioni perimetrali che rendono sicuro l’accesso delle persone autorizzate, e coperte da un piano di Disaster Recovery che garantisce l’erogazione dei servizi anche in condizioni estreme.
KIT ROSSO Detect Defense Response
Overlux® Freccia arancione
Il SOC è un team di specialisti, operativi H24x7, dedicato alla sicurezza informatica di un’azienda. L’obiettivo principale del SOC è quello di monitorare costantemente l’infrastruttura informatica di un’azienda (o anche di una sua parte), per individuare attività sospette e ridurre il rischio di incidente.

Security Control Room

Protezione Multivettoriale XDR:

  • Analisi delle minacce
  • Analisi degli attacchi

Gestione in caso di incidenti:

  • Incident Reaction
  • Incident Response
  • Documentazione per NIS2
Overlux® Freccia arancione
Le sedi operative del SOC sono situate all’interno di control room di ultima generazione in Italia, dotate di protezioni perimetrali che rendono sicuro l’accesso delle persone autorizzate, e coperte da un piano di Disaster Recovery che garantisce l’erogazione dei servizi anche in condizioni estreme.

IL RUOLO STRATEGICO DEL KIT ROSSO ANCHE PER LA NIS2

Cyber Sicurezza e Conformità Normativa: l’una rende efficace l’altra

lI KIT ROSSO è progettato per aiutare le aziende a potenziare la difesa, attivare sistemi di monitoraggio per gestire in modo tempestivo e continuo le vulnerabilità, adottare misure H24/7 di risposta al rischio informatico e avere un sistema di notifica incidenti efficace e tempestivo.

Pensato per imprese di ogni dimensione e settore, il KIT ROSSO consente anche di adempiere agli obblighi della Direttiva NIS2, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti essenziali e importanti, garantendo conformità normativa e risposta efficace ai rischi cyber.

Vi riportiamo a seguire i due articoli fondamentali della direttiva:

ARTICOLO 21: MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA INFORMATICA estratto

1.Gli Stati membri provvedono affinché le entità essenziali e importanti adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che tali entità utilizzano per le loro operazioni o per la fornitura dei loro servizi e per prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli incidenti sui destinatari dei loro servizi e su altri servizi.

2.Le misure di cui al paragrafo 1 si basano su un approccio multirischio che mira a proteggere i sistemi di rete e informativi nonché l’ambiente fisico di tali sistemi dagli incidenti e includono almeno quanto segue:

a) politiche in materia di analisi dei rischi e sicurezza dei sistemi informativi;

b) gestione degli incidenti;

c) continuità aziendale, come la gestione del backup e il disaster recovery, e la gestione delle crisi;

d) sicurezza della catena di fornitura, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti le relazioni tra ciascuna entità e i suoi fornitori diretti o prestatori di servizi;

e) sicurezza nell’acquisizione, nello sviluppo e nella manutenzione delle reti e dei sistemi informativi, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;

f) politiche e procedure per valutare l’efficacia della gestione del rischio di sicurezza informatica misure;

ARTICOLO 23: OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE estratto

4. Gli Stati membri assicurano che, ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, le entità interessate trasmettano al CSIRT o, se del caso, all’autorità competente:

a) senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’incidente significativo, un allarme precoce, che, ove applicabile, indichi se si sospetta che l’incidente significativo sia causato da atti illeciti o dolosi o potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

b) senza ingiustificato ritardo e comunque entro 72 ore dal momento in cui si è a conoscenza dell’evento significativo incidente, una notifica di incidente che, ove applicabile, aggiorna le informazioni di cui alla lettera a) e indica una valutazione iniziale dell’incidente significativo, compresa la sua gravità e il suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione;

c) su richiesta di un CSIRT o, se del caso, dell’autorità competente, un intermediario segnalare gli aggiornamenti di stato rilevanti;

d) una relazione finale entro e non oltre un mese dalla presentazione della notifica dell’incidente ai sensi punto (b), comprendente quanto segue:

(i) una descrizione dettagliata dell’incidente, compresa la sua gravità e il suo impatto;

(ii) il tipo di minaccia o la causa principale che potrebbe aver innescato l’incidente;

(iii) misure di mitigazione applicate e in corso;

(iv) ove applicabile, l’impatto transfrontaliero dell’incidente;

(v) in caso di incidente in corso al momento della presentazione della relazione finale di cui sopra di cui alla lettera d), gli Stati membri garantiscono che le entità interessate forniscano una relazione sui progressi compiuti in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell’incidente.

Obblighi di segnalazione 24 ore
Obblighi di segnalazione 72 ore
Obblighi di segnalazione 30 giorni