IL KIT ROSSO DELLA OVERRISK SUITE

Gli occhi della threat intelligence

Cyber Guardian esterno, nel lato oscuro del web
- Rileva credenziali compromesse
- Rileva e blocca attacchi su server esposti
- Funge da esca per deviare gli attacchi
KIT ROSSO:
Detect, Defense & Response

Security Operation Center

Security Control Room
Protezione Multivettoriale XDR:
• Analisi delle minacce
• Analisi degli attacchi
Gestione in caso di incidenti:
• Incident Reaction
• Incident Response
• Documentazione per NIS2

Cyber Guardian interno, nella rete IT e OT
- Rileva comportamenti anomali
- Rileva minacce entrate nella rete
- Blocca gli attacchi
IL RUOLO STRATEGICO DEL KIT ROSSO ANCHE PER LA NIS2
lI KIT ROSSO è progettato per aiutare le aziende a potenziare la difesa, attivare sistemi di monitoraggio per gestire in modo tempestivo e continuo le vulnerabilità, adottare misure H24/7 di risposta al rischio informatico e avere un sistema di notifica incidenti efficace e tempestivo.
Pensato per imprese di ogni dimensione e settore, il KIT ROSSO consente anche di adempiere agli obblighi della Direttiva NIS2, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti essenziali e importanti, garantendo conformità normativa e risposta efficace ai rischi cyber.
Vi riportiamo a seguire i due articoli fondamentali della direttiva:
ARTICOLO 21: MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA INFORMATICA estratto
1.Gli Stati membri provvedono affinché le entità essenziali e importanti adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che tali entità utilizzano per le loro operazioni o per la fornitura dei loro servizi e per prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli incidenti sui destinatari dei loro servizi e su altri servizi.
2.Le misure di cui al paragrafo 1 si basano su un approccio multirischio che mira a proteggere i sistemi di rete e informativi nonché l’ambiente fisico di tali sistemi dagli incidenti e includono almeno quanto segue:
a) politiche in materia di analisi dei rischi e sicurezza dei sistemi informativi;
b) gestione degli incidenti;
c) continuità aziendale, come la gestione del backup e il disaster recovery, e la gestione delle crisi;
d) sicurezza della catena di fornitura, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti le relazioni tra ciascuna entità e i suoi fornitori diretti o prestatori di servizi;
e) sicurezza nell’acquisizione, nello sviluppo e nella manutenzione delle reti e dei sistemi informativi, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
f) politiche e procedure per valutare l’efficacia della gestione del rischio di sicurezza informatica misure;
…
ARTICOLO 23: OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE estratto
…
4. Gli Stati membri assicurano che, ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, le entità interessate trasmettano al CSIRT o, se del caso, all’autorità competente:
a) senza indebito ritardo e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’incidente significativo, un allarme precoce, che, ove applicabile, indichi se si sospetta che l’incidente significativo sia causato da atti illeciti o dolosi o potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
b) senza ingiustificato ritardo e comunque entro 72 ore dal momento in cui si è a conoscenza dell’evento significativo incidente, una notifica di incidente che, ove applicabile, aggiorna le informazioni di cui alla lettera a) e indica una valutazione iniziale dell’incidente significativo, compresa la sua gravità e il suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione;
c) su richiesta di un CSIRT o, se del caso, dell’autorità competente, un intermediario segnalare gli aggiornamenti di stato rilevanti;
d) una relazione finale entro e non oltre un mese dalla presentazione della notifica dell’incidente ai sensi punto (b), comprendente quanto segue:
(i) una descrizione dettagliata dell’incidente, compresa la sua gravità e il suo impatto;
(ii) il tipo di minaccia o la causa principale che potrebbe aver innescato l’incidente;
(iii) misure di mitigazione applicate e in corso;
(iv) ove applicabile, l’impatto transfrontaliero dell’incidente;
(v) in caso di incidente in corso al momento della presentazione della relazione finale di cui sopra di cui alla lettera d), gli Stati membri garantiscono che le entità interessate forniscano una relazione sui progressi compiuti in quel momento e una relazione finale entro un mese dalla gestione dell’incidente.


